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Categoria: FAMIGLIA

Cassazione, ordinanza 22 marzo 2021, n. 7978, sez. I civile

FAMIGLIA – SEPARAZIONE - Assegnazione della casa familiare - Vendita dell’immobile a un terzo - Richiesta di rilascio del bene - Mancata trascrizione dell’assegnazione - Opposizione al terzo per nove anni - Sussistenza.

Il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario dei figli minori o non economicamente autosufficienti, ove non trascritto, è opponibile al terzo acquirente in data successiva per nove anni dalla data dell'assegnazione, ovvero anche oltre i nove anni, ma solo ove il titolo sia stato in precedenza trascritto, avendo, altresì, la più recente giurisprudenza di questa Corte precisato che il diritto personale di godimento atipico di cui trattasi è opponibile anche al terzo acquirente dell'immobile, ma solo finché perdura l'efficacia della pronuncia giudiziale relativa all'assegnazione della casa familiare.

Il conflitto tra diritti incompatibili secondo il principio della priorità della trascrizione di cui all'art. 2644 c.c., può all'evidenza operare solo se il provvedimento giudiziale di assegnazione è stato trascritto, non avendo, invece, alcun senso interrogarsi sull'opponibilità o meno al successivo acquirente, in base a quel principio, del provvedimento di assegnazione non trascritto.

(La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione della disciplina in allora vigente (della L. n. 898 del 1970, art. 6, comma 6, nel testo sostituito dalla L. n. 74 del 1987, art. 11), in base ai principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e costantemente ribaditi nelle successive pronunce, anche nella vigenza della disciplina sopravvenuta).