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Categoria: FAMIGLIA

Cassazione, ordinanza 4 luglio 2019, n. 17908, sez. III

FAMIGLIA SEPARAZIONE - Residenza familiare Immobile Cessione di quota In sostituzione dell’assegno di mantenimento - Revocatoria Rigetto Mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio Omessa verifica sui redditi Annullamento Sussiste.
 

Gli accordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell'uno nei confronti dell'altro e concernenti beni mobili o immobili, non risultano collegati necessariamente alla presenza di uno specifico corrispettivo o di uno specifico riferimento ai tratti propri della 'donazione', e tanto più per quanto può interessare ai fini di una eventuale loro assoggettabilità all'actio revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. - rispondono, di norma, ad un più specifico e più proprio originario spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell'evento di 'separazione consensuale' il quale, sfuggendo - in quanto tale - da un lato alle connotazioni classiche dell'atto di 'donazione' vero e proprio, e dall'altro a quello di un atto di vendita, svela, di norma, una sua 'tipicità' propria la quale poi, volta a volta, può, ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., colorarsi dei tratti dell'obiettiva onerosità piuttosto che di quelli della 'gratuità', in ragione dell'eventuale ricorrenza - o meno - nel concreto, dei connotati di una sistemazione 'solutorio-compensativà più ampia e complessiva, di tutta quell'ampia serie di possibili rapporti aventi significati ,patrimoniali maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale.