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Categoria: FAMIGLIA

Cassazione, sentenza 23 gennaio 2012, n. 933, sez. III civile

Famiglia - Fondo patrimoniale – Opponibilità – Ipoteca – Limiti.


La costituzione del fondo patrimoniale prevista dall'art. 167 cod. civ., così come stabilito dall'art. 162 cod. civ. per tutte le convenzioni matrimoniali, è opponibile ai terzi esclusivamente a partire dalla data dell'annotazione a margine dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile, non potendosi retrodatare la produzione degli effetti alla data di proposizione della domanda di annotazione od anticiparli alla data della trascrizione effettuata ex art. 2647 cod. civ. ed avente l'esclusiva funzione di pubblicità notizia. Pertanto, se il pignoramento immobiliare è eseguito, nelle forme dell'art. 555 cod. proc. civ., prima dell'annotazione, la costituzione del fondo patrimoniale non ha effetto nei confronti del creditore pignorante e di quelli che intervengono nell'esecuzione, sussistendo l'inefficacia degli atti di disposizione del bene pignorato, prevista dall'art. 2913 cod. civ., che comprende non solo gli atti di alienazione in senso stretto, ma anche tutti gli atti di disposizione del patrimonio del debitore dai quali possa comunque derivare una sostanziale diminuzione della possibilità per il creditore pignorato o per i creditori intervenuti di soddisfarsi sui beni in questione. Allo stesso risultato si perviene quando il pignoramento sia successivo all'annotazione, ma l'ipoteca (come nella specie) sia stata iscritta precedentemente, in quanto con l'iscrizione sorge immediatamente per il creditore il potere di espropriare il bene, ex art. 2808 cod. civ., con prevalenza rispetto ai vincoli successivi. Sotto tale profilo il mezzo si rivela dunque inammissibile, essendo pacifico che l'iscrizione ipotecaria del creditore procedente è anteriore alla costituzione del fondo familiare.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 2808, 2913 e 2647.
Massime precedenti Vedi: N. 24332 del 2008.