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Cassazione, ordinanza 22 luglio 2024, n. 20055, sez. V

Imposta di registro - Ricorso per ingiunzione - Decreto ingiuntivo - Enunciazione.


Il ricorso per ingiunzione, in ragione della peculiare struttura del provvedimento di decreto ingiuntivo e della relativa procedura sommaria che ne disciplina l'emissione, integra necessariamente il decreto ingiuntivo stesso, con conseguente rilevanza delle enunciazioni contenute nell'atto di ricorso, e richiamate per relationem, ai fini della tassazione per enunciazione ai sensi dell'art. 22 della legge 26 aprile 1986, n. 131 (T.U. Registro).