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Cassazione, ordinanza 24 luglio 2024, n. 20503, sez. V

Imposta di registro- Divisione senza conguagli- Esclusa applicazione art. 52 TUR
 
La divisione, considerata atto avente natura dichiarativa, è sottoposta all'aliquota dell'1% (art. 3 della Tariffa, parte Prima, allegata al TUR) se le porzioni concretamente assegnate ai condividenti, quote di fatto, corrispondono alle quote di diritto, cioè a quelle quote che spettano ai partecipanti, sui beni della massa, in ragione dei diritti che essi vantano. Le quote rappresentano infatti la partecipazione ad una ricchezza che entra a fare parte del patrimonio del coerede all'atto della accettazione, sicché la successiva divisione secondo le quote non apporta ulteriore incremento patrimoniale al condividente. Solo in caso contrario si applica l'art. 34, comma 1, del D.P.R. 131/1986 (v. Cass. n. 27409/2020; Cass. 4858 /2024).

Nella fattispecie sub iudice, l'amministrazione non ha fatto applicazione dell'art. 34 del D.P.R. citato che recita "La divisione, con la quale ad un condividente sono assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune, è considerata vendita limitatamente alla parte eccedente". La disposizione in esamesottopone la divisione con conguagli ad un trattamento fiscale specifico, indipendentemente dalla volontà delle parti  (cio  dal fatto che l'assegnazione ad un condividente di una quota maggiore rispetto a quella a lui spettante comporti per l'interessato il pagamento di un corrispettivo o meno). Conseguentemente, neppure trova applicazione l'invocato disposto dell'art. 52 del D.P.R. cit. secondo cui l'imposta di registro si determina sul valore catastale dell'immobile. Vale osservare che il D.L. n. 223/2006 ha aggiunto il comma 5-bis all'art. 52 del T.U.R., (…) che limita e l'applicazione del c.d. valore automatico alle sole ipotesi in cui coesistano i seguenti requisiti di natura soggettiva ed oggettiva: a) deve trattarsi di atti di cessione a) deve trattarsi di cessione effettuata nei confronti di persone fisiche, che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali; b) deve trattarsi di cessione avente ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze; c) contenenti richiesta della parte acquirente, resa al notaio, di optare per una base imponibile costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 52, commi 4 e 5, del D.P.R. 131/1986 ; d) le parti indichino nell'atto di cessione il corrispettivo pattuito; e) applicazione del criterio di valutazione automatica alle sole imposte di registro, ipotecarie e catastali. La sentenza di divisione - come confermano entrambe le parti in causa - non ha attribuito conguagli, di guisa che non può trovare applicazione l'art. 52 del D.P.R. 131/1986.