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Cassazione, ordinanza 4 ottobre 2024, n. 26050, sez. V

Imposta di registro – Divisione – Conguagli


Va ribadito, anche in questa sede, quanto già affermato da questa Corte, secondo cui "... in materia di imposta di registro, nel sancire, puramente e semplicemente, che la divisione con la quale ad un condividente sono assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune, "è considerata vendita limitatamente alla parte eccedente", l'art. 34 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 pone una presunzione assoluta (iuris et de iure), in forza della quale l'eccedenza di valore dei beni assegnati rispetto alla quota sulla massa comune (c.d. conguaglio) è invariabilmente sottoposta al trattamento tributario della compravendita..." (così Cass., Sez. T, 1 dicembre 2020, n. 27409 e, nello stesso senso, Cass., Sez. T, 23 febbraio 2024, n. 4858); la mutevole funzione delle pattuizioni intercorse tra i condividenti è appunto neutralizzata dalla predeterminazione normativa dell'unicità di trattamento tributario (Cass., Sez. T, n. 4858/2024, cit.; in termini, 23 febbraio 2024, n. 4884).