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Cassazione, sentenza 17 luglio 2024, n. 19734, sez. V

Imposta di registro- Giudizio divisionale endoesecutivo- Creditore procedente - Responsabilità solidale.


Il creditore procedente - il quale abbia proposto giudizio divisionale endoesecutivo - riveste la qualità di parte necessaria del processo di divisione sicché nell'ipotesi di versamento di un conguaglio, sia pure ai fini della successiva distribuzione delle somme ricavate tra i creditori, lo stesso è assoggettato, in via solidale, ad imposta di registro ex articolo 57, comma 1, Dpr 131/1986.