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Data pubblicazione:

Cassazione, ordinanza 13 settembre 2024, n. 24701, sez. V

Agevolazioni “prima casa” - Immobile preposseduto agevolato avente classificazione catastale A/10 al momento del rogito.


La questione sottoposta in questa sede è stata già decisa dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 22560 del 2021; con quest’ultima, la Suprema Corte (decidendo sull'imposta di registro, per il mutuo relativo all'acquisto della casa oggi in giudizio per altre imposte) ha accolto il ricorso del contribuente ritenendo dovuta l'agevolazione per l'acquisto della prima casa, in quanto l'altro immobile precedentemente acquistato (sempre con le agevolazioni prima casa) al momento del rogito era classificato al catasto quale studio professionale A10. Come esattamente rilevato nell'ordinanza 22560 del 2021, citata, la circostanza che il contribuente avesse già goduto dell'agevolazione per un altro acquisto (e pure se l'intera operazione fosse preordinata a beneficiare due volte della stessa agevolazione) non esclude l'agevolazione per un successivo acquisto; l'Agenzia avrebbe potuto dichiarare la decadenza dalla prima agevolazione al momento del cambio della destinazione e revocare i benefici concessi per il primo acquisto; infatti, la modifica di destinazione d'uso determina la revoca dei benefici (v. Cass. Sez. 5, n. 19255 del 2017; v. anche Cass. Sez. 5, n. 2072 del 2016).