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Cassazione, ordinanza 15 ottobre 2024, n. 26800, sez. V

Compravendita immobiliare -Procedura di registrazione telematica - Notaio rogante responsabile d’imposta- Parti sostanziali dell’atto obbligate al pagamento del tributo.


Questa Corte ha, condivisibilmente, affermato che «il notaio rogante che, in sede di rogito di compravendita immobiliare, si sia avvalso della procedura di registrazione telematica ai sensi del d.lgs. n. 463 del 1997, è responsabile d'imposta, benché, ai sensi dell'art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986, restino obbligate al pagamento del tributo le parti sostanziali dell'atto medesimo, alle quali, pertanto, è legittimamente notificato, in caso d'inadempimento, l'avviso di liquidazione» (Cass., Sez. 5, n. 17357 del 19/08/2020; v., altresì, Sez. 5, n. 15450 del 07/06/2019, nonché Cass. n. 30652/2021).


Imposta di registro- Art. 57, primo comma, TUR- Solidarietà - Omesso versamento dell’imposta da parte del notaio rogante- Questione di legittimità costituzionale infondata.

Si è, inoltre, in modo pienamente condivisibile, affermato che in tema di imposta di registro, è manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 57, primo comma, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nella parte in cui prevede, ai fini della riscossione dell'imposta, la permanenza del vincolo di solidarietà a carico delle parti contraenti anche nel caso in cui il notaio rogante abbia omesso di provvedere al versamento delle somme destinate al pagamento. Nell'effettuazione di tale pagamento, infatti, il notaio non agisce in qualità di delegato alla riscossione o di esattore per conto dello Stato, ma in virtù dell'affidamento fiduciario delle predette somme, con la conseguenza che i danni derivanti da comportamenti scorretti o illeciti a lui eventualmente ascrivibili non sono ricollegabili al predetto vincolo di solidarietà, non attenendo al rapporto tra l'Amministrazione ed il contribuente, ma al rapporto negoziale che lega quest'ultimo al notaio, e non possono quindi tradursi nella violazione dei principi di eguaglianza e di capacità contributiva. (Sez. 5, Sentenza n. 13653 del 12/06/2009).