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Cassazione, ordinanza 17 ottobre 2023, n. 28850, sez. V

Opzione per la rideterminazione del valore di acquisto di terreni edificabili- Versamento imposta sostitutiva - Rimborso negato.


Sulla revocabilità o rinunciabilità, da parte del contribuente, della rivalutazione (di partecipazioni societarie o terreni edificabili), l'orientamento interpretativo consolidato che è emerso - al quale si intende dare seguito - è nel senso di precludere al contribuente la possibilità di far venir meno (ottenendo il rimborso delle rate versate ovvero sottraendosi al versamento di quelle ancora dovute) gli effetti della rivalutazione esperita. In tal senso si è espressa Cass. n. 29594 del 2018 che, richiamando precedenti pronunce di questa Corte, ha riassunto i passaggi fondamentali del predetto orientamento affermando che: - l'opzione per la rideterminazione del costo o valore di acquisto della partecipazione costituisce manifestazione unilaterale di volontà e non si risolve, pertanto, in mera enunciazione di un fatto o in dichiarazione di scienza (tanto che la disposizione in esame non richiede, per il suo perfezionamento, l'inserimento in dichiarazione, quanto la redazione di perizia giurata ed il versamento dell'imposta sostitutiva); - proprio perché espressione di volontà negoziale, sono a tale opzione applicabili non già i principi generali sulla emendabilità dell'errore in dichiarazione, bensì quelli sulla normale irretrattabilità della manifestazione di volontà negoziale unilaterale pervenuta a conoscenza della controparte (artt. 1324, 1334 c.c.); - tale conoscenza, nel caso di specie, si realizza con il versamento per intero dell'imposta sostitutiva del 4% ovvero con il versamento della prima delle tre rate previste alternativamente dalla legge, secondo un regime di consolidamento dell'obbligazione tributaria di portata generale, perché di norma applicabile (salvo diversa previsione di legge, qui mancante) alla materia agevolativa e di condono; - è proprio per effetto di tale perfezionamento che, come osservato dalla Circolare AE 35/E/2004, il contribuente  può avvalersi immediatamente del nuovo valore di acquisto della partecipazione ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui all'art. 67 del T.U.I.R., tanto che il contribuente che abbia effettuato il versamento dell'imposta dovuta, ovvero di una o più rate della stessa, non ha diritto al rimborso dell'imposta pagata, nè ad essere esentato dai versamenti successivi, quand'anche egli non tenga poi conto, in sede di determinazione delle plusvalenze realizzate per effetto della cessione delle partecipazioni o dei terreni, del valore così rideterminato;- in conseguenza del perfezionamento della fattispecie rivalutativa, il contribuente inadempiente non ha diritto al rimborso della rata versata e, inoltre, è assoggettato (salve le disposizioni relative al cosiddetto ‘ravvedimento operoso di cui al D.lgs. n. 472 del 1997, art. 13) al pagamento delle rate successive, i cui importi debbono essere iscritti a ruolo ai sensi del D.P.R. n.602 del 1973, artt. 10 segg." (Cfr. Cass., VI, n. 26186/2022, idem V, n. 41953/2021; V, n. 19215/2017); - né si verte in tema di errore meramente dichiarativo o di vizio della volontà essenziale e riconoscibile, quanto piuttosto di un ripensamento di parte contribuente in ragione di un successivo orientamento giurisprudenziale (quindi, al più, di errore di diritto).