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Cassazione, ordinanza 19 ottobre 2023, n. 29151, sez. V

Cessione di azienda - Determinazione plusvalenza tassabile.


Nell'ipotesi di cessione a titolo oneroso, concorre a formare la plusvalenza la differenza tra il corrispettivo conseguito e il costo non ammortizzato dei beni, ivi compreso il valore fiscale dell'avviamento nel caso di trasferimento d'azienda. In altri termini, l'avviamento, al pari degli altri beni che compongono l'azienda, assume rilevanza nella determinazione della plusvalenza, concorrendo a determinarla in misura pari al residuo valore fiscale. Sul punto, questa Corte ha già affermato che "in tema di determinazione delle plusvalenze conseguenti alla cessione a titolo oneroso di azienda o di ramo d'azienda, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 86, comma 2, il valore d'avviamento, che sia iscritto nell'attivo di bilancio e per il quale sia in atto la deduzione per quote d'ammortamento, va individuato nella differenza tra il corrispettivo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ancora ammortizzato" (Cass. n. 21124/2020).

Inoltre, come questa Corte ha avuto modo di precisare, "in tema di imposte sui redditi, la norma di interpretazione autentica di cui al D.lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3, avente efficacia retroattiva, esclude che l'Amministrazione finanziaria possa determinare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata dalla cessione di immobili e di aziende solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria o catastale, dovendo l'Ufficio individuare ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti, che supportino l'accertamento del maggior corrispettivo rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, su cui grava la prova contraria" (Cass. n. 12131/2019).

Infine, anche il criterio in base al quale è stata attribuita l'intera plusvalenza dell'immobile alla contribuente, che ne è proprietaria al cinquanta per cento, non appare corretto, né adeguatamente giustificato. In particolare, come rilevato dalla contribuente, l'aver calcolato le quote di ammortamento dell'immobile sull'intero poteva al più dare luogo ad un recupero a tassazione degli ammortamenti erroneamente effettuati, ma non può giustificare la determinazione della plusvalenza.