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Cassazione, ordinanza 20 luglio 2023, n. 21721, sez. V

Prima casa- accorpamento unità immobiliari finitime- accatastamento.


Ai fini dell’agevolazione della c.d. “prima casa”, è irrilevante che gli immobili (due o più) acquistati uno actu siano collocati su unico livello o su distinti livelli, essendo sufficiente che la relazione materiale di contiguità, adiacenza o sovrapposizione consenta - mediante l’esecuzione delle opere necessarie - il loro accorpamento in un’unica abitazione “che non abbia complessive caratteristiche “di lusso” ”; pertanto, l’unico dato che specificamente viene in rilievo si identifica con la realizzazione di un’unica unità abitativa, evento questo che deve essere effettivo; attribuire un rilievo esclusivo, ai fini in discorso, all’adempimento catastale (correlato, dunque, ad una dichiarazione di variazione per fusione catastale) significherebbe introdurre un dato di regolazione eccentrico rispetto alla disciplina agevolativa da applicare (finalizzata alla realizzazione di un’unica unità abitativa) e, in quanto tale,nemmeno in sintonia con la ratio legis dell’agevolazione (ove lo scopo dichiarato nell’atto, e in quanto tale agevolato, deve essere effettivamente conseguito).