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Cassazione, ordinanza 22 agosto 2023, n. 24976, sez. V

Prima casa – trasferimento residenza – forza maggiore.


La fruizione delle agevolazioni c.d. “prima casa” postula, nel caso di acquisto di immobile ubicato in un comune diverso da quello di residenza dell’acquirente, il trasferimento della residenza entro il termine di diciotto mesi dall’atto di compravendita, salva la ricorrenza di una situazione di forza maggiore sopravvenuta rispetto alla stipula, ravvisabile a fronte di impedimento oggettivo caratterizzato dalla non imputabilità, anche a titolo di colpa, inevitabilità ed imprevedibilità dell’evento; orbene, il ritardo di cui al motivo non risulta affatto non imputabile, avendo i contribuenti contezza dell’acquisto e potendo ben conoscere, con ordinaria diligenza, i tempi necessari all’allaccio dell’utenza alla rete elettrica; nè tali ritardi risultano inevitabili e men che meno imprevedibili, in quanto collegati all’iniziativa tempestiva dei contribuenti nel richiedere per tempo quanto necessario agli enti preposti, a fronte di un termine (quello di diciotto mesi) del tutto congruo per il trasferimento della residenza.