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Cassazione, ordinanza 25 luglio 2024, n. 20678, sez. V

Trust - Imposta sulle successioni e donazioni, registro e ipocatastale.


Ai fini dell'applicazione delle imposte sulle successioni e donazioni, di registro ed ipotecaria è necessario, ai sensi dell'art. 53 Cost., che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un'attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale, così che nel trust di cui alla L. 16 ottobre 1989, n. 364 (di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Aja 1 luglio 1985), detto trasferimento imponibile non è costituito né dall'atto istitutivo del trust, né da quello di dotazione patrimoniale fra disponente e trustee, in quanto gli stessi sono meramente attuativi degli scopi di segregazione e costituzione del vincolo di destinazione, bensì soltanto dall'atto di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario (così Cass., 21 giugno 2019, n. 16699; v., altresì, Cass., 17 luglio 2019, n. 19167 e Cass., 17 gennaio 2019, n. 1131, cui adde, ex plurimis, Cass., 9 febbraio 2021, n. 3075; Cass., 12 gennaio 2021, n. 224; Cass., 24 dicembre 2020, n. 29507; Cass., 23 aprile 2020, n. 8082; Cass., 18 dicembre 2019, n. 33544; Cass., 11 dicembre 2019, n. 32392; Cass., 12 settembre 2019, n. 22758).