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Cassazione, ordinanza 28 settembre 2023, n. 27528, sez. V

Prima casa - immobile in corso di costruzione- accatastamento - decorrenza termine triennale.


Le agevolazioni per l’acquisto della cd. “prima casa” spettano anche all’acquirente di immobile in corso di costruzione, da destinare ad abitazione non di lusso; tali benefici, tuttavia, possono essere conservati soltanto qualora la finalità dichiarata dal contribuente nell’atto di acquisto, di destinare l’immobile a propria abitazione, venga da questi realizzata entro il termine di decadenza del potere di accertamento dell’Ufficio in ordine alla sussistenza dei requisiti per fruire dei benefici medesimi di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2, decorrente dalla richiesta di registrazione dell’atto. La soluzione proposta dall’Amministrazione, che fissa il termine iniziale alla scadenza del termine triennale concesso all’acquirente per il completamento dell’immobile (decorrente dalla registrazione dell’atto), non trova giustificazione alcuna, in presenza medio tempore dell’accatastamento dell’immobile completato, perchè già “con la richiesta di accatastamento essa viene portata a conoscenza della conclusione dei lavori; solo da tale momento, pertanto, essa può dare corso all’accertamento della conformità dello stato finale dell’immobile alle previsioni del progetto a cui fa riferimento il contratto sottoposto a registrazione”. Va sottolineato, a conferma di questa soluzione, che ai fini del riconoscimento dell’agevolazione “prima casa” si deve aver riguardo alla situazione effettiva e, in presenza dell’accatastamento dell’immobile, non vi è necessità di ricorrere ad una fictio, come quella della scadenza del termine concesso per il completamento dell’immobile, posto che l’accatastamento, a cui si deve procedere per i fabbricati nuovi entro trenta giorni “dal momento in cui sono divenuti abitabili o servibili all’uso cui sono destinati” (R.D. n. 652 del 1939, art. 28), crea comunque una presunzione di completamento dell’immobile.