Plusvalenza- Cessione infraquinquennale di immobile - Adibizione ad abitazione principale- Esenzione da imposizione- Elementi
Come si ricava dal chiaro tenore letterale della disposizione di cui all' art. 67, comma 1, lettera b), del TUIR, la plusvalenza derivante dalla cessione a titolo oneroso di un'unità immobiliare urbana acquisita da meno di cinque anni in base a un titolo diverso dalla successione non costituisce reddito tassabile soltanto ove il cedente abbia effettivamente adibito l'immobile a propria abitazione principale. Ai fini dell'esenzione da imposizione il legislatore ha, quindi, inteso attribuire esclusivo rilievo alla situazione di fatto consistente nella dimora abituale in un determinato immobile (cfr. Cass. n. 17528/2024), a prescindere dalle risultanze anagrafiche. Ne consegue che, così come deve riconoscersi al soggetto anagraficamente residente in un Comune la possibilità di provare che un immobile sito in altro luogo è stato effettivamente destinato a propria abitazione principale per la maggior parte del tempo intercorso prima della vendita (cfr. Cass. n. 30180/2021), allo stesso modo, e specularmente, va consentito all'Amministrazione Finanziaria di fornire elementi presuntivi atti a vincere le contrarie risultanze anagrafiche, onde dimostrare che un immobile ceduto a titolo oneroso a meno di cinque anni di distanza dal suo acquisto non abbia costituito la dimora abituale del cedente nel periodo anteriore all'alienazione.
Peraltro, per giurisprudenza di questa Corte, il menzionato art. 67, comma 1, lettera b), del T.U.I.R., considera speculativa, sulla base di una presunzione assoluta, la vendita infraquinquennale di un immobile non adibito ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte del periodo intercorso fra l'acquisto e la cessione (cfr. Cass. n. 4757/2021). È stato, inoltre, statuito che, ai fini della ricorrenza del presupposto impositivo, non ha alcun rilievo l'eventuale assenza di volontà speculativa in capo al cedente, in quanto gli elementi che determinano l'esclusione della fattispecie normativa sono, da un lato, il mancato superamento di un certo intervallo temporale fra l'acquisto e la vendita (cinque anni), dall'altro, la destinazione dell'immobile all'uso personale dell'acquirente e dei suoi familiari, da valutare secondo criteri oggettivi (cfr. Cass. n. 14270/2016).
Deve, pertanto, escludersi che la CTR sia incorsa in errore di diritto laddove ha evidenziato che "le stesse modalità temporali ed il breve lasso di tempo intercorso tra l'acquisto e la stipula del preliminare di vendita, con corresponsione di una somma non irrilevante, induce a ritenere che l'acquisto dell'immobile sia intervenuto con finalità speculative e che pertanto non sussistano i requisiti per non assoggettare a tassazione la plusvalenza quale reddito diverso ai sensi dell'art. 67 Tuir". Ha, invece, errato la stessa CTR nel ritenere inutilizzabili le dichiarazioni provenienti da terzi prodotte in giudizio dal contribuente, mediante le quali questi intendeva dimostrare di aver effettivamente destinato l'immobile per cui è causa a propria abitazione principale.