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Cassazione, sentenza, 5 agosto 2024, n. 22009, sez. V civile

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE - Classificazione dei fabbricati - Riconoscimento della ruralità - Effetti retroattivi ex art. 2, comma 5-ter, del d.l. n. 102 del 2013 - Presupposti - Conseguenze.


In tema di fabbricati rurali, gli effetti retroattivi del riconoscimento della ruralità, previsti dall’art. 2, comma 5-ter, del d.l. n. 102 del 2013, conv. dalla l. n. 124 del 2013, presuppongono, quale unico dato rilevante, l’apposizione di una specifica annotazione in atti, risultando superate le originarie previsioni normative, che invece correlavano tale effetto ad una variazione del classamento catastale.