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Cassazione, sentenza 11 settembre 2024, n. 24462, sez. V

Iva- Agevolazioni “prima casa” - Immobile costruito su terreno facente parte di complesso immobiliare adibito a struttura ricettivo - turistica


Come ha già affermato questa Corte (Cass. n. 8032 del 03/04/2013), l'indagine sulle caratteristiche di un edificio, ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata del 4%, prevista dal n. 21, parte seconda, della tabella A, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, deve essere condotta sulla base degli elementi strutturali e funzionali delle singole unità al momento della ultimazione dell'edificio ovvero delle classificazioni catastali definitivamente stabilite.

Al trasferimento dell'immobile, acquistato come prima casa, è applicabile, pertanto, l'aliquota IVA agevolata al 4%, se lo stesso sia stato accatastato nella categoria A2 e destinato ad abitazione non di lusso (nel senso di un effettivo e concreto impiego abitativo dell'immobile), essendo irrilevante la destinazione urbanistica del terreno, in considerazione della piena autonomia della disciplina catastale rispetto alle norme urbanistico - edilizie.