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Cassazione, sentenza 26 ottobre 2023, n. 29676, sez. V

Trasferimento immobili in costruzione in favore di società di leasing nella disponibilità della utilizzatrice- Imposte ipotecaria e catastale.


Questa Corte ha affermato che "In tema d'imposte ipotecarie e catastali, a seguito delle innovazioni apportate al D.lgs. n. 347 del 1990 dalla disciplina introdotta dal D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 10-bis, lett. a), conv., con modif., dalla L. n. 248 del 2006, tali imposte devono essere applicate in misura proporzionale anche se relative al trasferimento di beni immobili strumentali ed indipendentemente dall'assoggettamento di questi ultimi ad IVA" (Cass. 13 luglio 2017, n. 17284; Cass., 24 febbraio 2020, n. 4861). In fattispecie analoga a quella che occupa, si è affermato che risultando gli immobili oggetto del trasferimento in favore della società di leasing e da questa posti nella disponibilità della utilizzatrice, benché ancora in corso di costruzione, rivestire carattere strumentale per l'utilizzatrice stessa, doveva essere cassata la sentenza impugnata "avendo escluso la strumentalità dei beni unicamente in quanto "immobili in costruzione"" (Cass. 12 luglio 2022, 22042). Si è del resto specificato che "qualora si ritenesse che qualsiasi cessione di bene strumentale non ultimato andasse esente da IVA, anche nel caso in cui l'acquirente fosse il consumatore finale, si legittimerebbero operazioni elusive che non si giustificano alla luce di quella che deve intendersi come la "ratio" della norma, volta ad assoggettare ad IVA le cessioni di beni strumentali non ultimati che avvengono nell'ambito del circuito produttivo e non sono poste in essere a favore del consumatore finale" (così la sentenza n. 23499 del 2016).