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Cassazione, sentenza 26 ottobre 2023, n. 29687, sez. V

Assegnazione beni da parte di società cooperativa- Art. 66, comma 6-bis, D.L. n. 331 del 1993 - Esclusa abrogazione implicita –Ultimazione lavori.


A seguito delle modifiche apportate al regime delle esenzioni IVA, in assenza di un esplicito intervento di modifica dell'art. 66, comma 6-bis, D.L. n. 331 del 1993, la disciplina agevolativa continua ad avere piena attuazione, a prescindere del nuovo regime IVA cui è soggetto l'atto di trasferimento dalle cooperative edilizie ai soci. Né può prospettarsi una interpretazione della norma che, risolvendosi nell'applicazione del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 40, implicherebbe una abrogazione implicita del D.L. n. 331 del 1993, art. 66, comma 6-bis. Una simile soluzione ermeneutica non appare percorribile, atteso che non sussiste alcuna radicale incompatibilità tra l'originario assetto normativo e quello scaturente dalla modifica del regime delle esenzioni IVA, essendosi semplicemente determinato un regime fiscale ancor più favorevole per gli atti compiuti dalle cooperative edilizie, senza da ciò derivarne una incompatibilità assoluta tra le norme, con implicito effetto abrogativo della disciplina anteriore.

Peraltro, non vi è dubbio che occorra ancorare il requisito della ultimazione dei lavori ad un dato certo ed inoppugnabile e questo non può che trarsi dalla dichiarazione fatta ad un organo pubblico da parte di un soggetto all'uopo qualificato (un progettista o un tecnico abilitato), che rilascia un certificato di collaudo finale, con cui si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato. L'atto di pre-assegnazione, che consente al socio assegnatario di entrare nel possesso dell'immobile, non può essere assimilato alla effettiva ultimazione dei lavori che richiede, necessariamente, non solo la piena attitudine dell'immobile alla concreta giuridica abitabilità da parte di persone, ma anche il funzionamento dei servizi comuni. In tal senso, risulta corretto collegare l'assegnazione del singolo alloggio al completamento dell'intera costruzione e identificare la data di ultimazione dei lavori in quella dichiarata dal tecnico abilitato al Comune di appartenenza (così Cass. 10 maggio 2021, n. 26884).