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Cassazione, ordinanza 12 novembre 2019, n. 29229, sez. II civile

MEDIAZIONE - RESPONSABILITÀ DEL MEDIATORE Contratto preliminare di compravendita - Irregolarità urbanistica dell'immobile promesso in vendita Obbligo di informazione a carico del mediatore Portata - Fattispecie.
 

Nella stipula di un preliminare di vendita il mediatore ha l'obbligo di comunicare al promissario acquirente le circostanze a lui note o comunque conoscibili con la comune diligenza richiesta in relazione al tipo di prestazione, non essendo egli tenuto, in difetto di uno specifico incarico, a svolgere particolari indagini di natura tecnico-giuridica.

(In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha condiviso la decisione della corte territoriale che, in una fattispecie in cui l'immobile promesso in vendita era risultato edificato in assenza di concessione edilizia e la domanda di sanatoria allegata al titolo d'acquisto della promittente venditrice era stata falsificata, aveva escluso la responsabilità del mediatore sul presupposto che la falsificazione non fosse agevolmente riscontrabile).