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Tribunale di Firenze, sentenza 19 marzo 2014, sez. II

MEDIAZIONE - Mediazione disposta dal giudice (mediazione ex officio) - Condizione di procedibilità – Esigenza che le parti svolgano effettivamente il procedimento di mediazione – Sussiste.


Nel caso in cui il giudice disponga la mediazione, la condizione di procedibilità non è soddisfatta quando i difensori si recano dal mediatore e, ricevuti i suoi chiarimenti su funzione e modalità della mediazione, dichiarano il rifiuto di procedere oltre. In caso di mediazione ex officio, è necessario che le parti compaiano personalmente (assistite dai propri difensori come previsto dall’articolo 8 del decreto legislativo 28/2010) e che la mediazione sia effettivamente avviata.