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Categoria: MUTUO

Cassazione, ordinanza 19 novembre 2018, n. 29745, sez. I civile

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - CONVERSIONE DEL CONTRATTO NULLO - Mutuo fondiario - Contratto - Requisiti di forma "ad substantiam" - Indicazione del valore del bene dato in garanzia - Necessità - Esclusione - Fondamento. 

L'indicazione nel contratto di mutuo fondiario del valore del bene offerto in garanzia non assurge a requisito di forma prescritto "ad substantiam", non essendo previsto come tale dalla disciplina specifica di cui agli artt. 38 e 117 T.U.B. e non rientrando nell'ambito delle "condizioni" contrattuali di carattere economico. Ne consegue che la sua omissione non impedisce l'applicabilità del limite di finanziabilità, che è requisito di sostanza del contratto.