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Categoria: MUTUO

Tribunale di Tivoli, ordinanza 23 luglio 2018

ESECUZIONE FORZATA - MUTUO - Titolo esecutivo - Atto notarile - Consegna della somma mutuata.

 

Il contratto di mutuo può costituire titolo esecutivo esclusivamente se vi è traditio delle somme mutuate, sia essa attuata tramite materiale trasferimento delle somme o soltanto tramite loro fuoriuscita dalla disponibilità del mutuante per entrare nella disponibilità del mutuatario; pertanto occorre verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge.

(Nella fattispecie in esame la traditio manca od è dubbia perché le somme erano state trasferite sul conto del notaio rogante ed era prevista un’erogazione futura e condizionata - irrilevante se contraddetta dall’eventuale quietanza rilasciata nell’atto stesso dai mutuatari).