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Categoria: NOTAIO

Cassazione, ordinanza 1° settembre 2023, n. 25567, sez. III civile

RESPONSABILITÀ CIVILE - Professionisti - Notai - Atto di costituzione di fondo patrimoniale - Ritardo del Comune nell'annotazione - Colpa del notaio - Esclusione - Motivi.


Obbligo del notaio è solo quello di richiedere al Comune l'annotazione del fondo nell'atto di matrimonio, ma non quello di vigilare sull'ente locale per assicurarsi che l'annotazione sia effettivamente fatta e lo sia tempestivamente.

Non è previsto alcun obbligo di controllo del notaio sulla pubblica amministrazione, la quale ha invece un'obbligazione autonoma di provvedere tempestivamente alla annotazione.

Una obbligazione di controllo deve avere fonte nel contratto: se il notaio vuole assumere ad esempio l'obbligazione di far di tutto per ottenere la cancellazione della ipoteca, deve stipulare con i clienti apposito mandato distinto dal contratto professionale.

L'obbligazione del notaio, che è obbligazione di mezzi, in questo ambito, non potendo egli rispondere delle negligenze altrui, diverrebbe una obbligazione di risultato peraltro difficile da adempiere, posto che al notaio sarebbe richiesto di imporre alla pubblica amministrazione un atto del suo ufficio. Se si vuole dire che il notaio ha solo l'obbligo di assumere informazioni sullo stato della annotazione, allora si tratta di un obbligo irrilevante ai fini del risultato (l'annotazione continua a difettare ed il fondo rimane inopponibile); se invece si vuole dire che il notaio deve procurare il risultato, allora dovrebbe dirsi che al notaio è richiesto di indurre in qualche modo la pubblica amministrazione ad adottare un atto del suo ufficio. Ma è obbligazione eccessiva, posto che il né il notaio può sostituirsi alla pubblica amministrazione nel compimento di un atto di competenza di quest'ultima, né gli può essere imposto di rimediare alla inerzia dell'ufficio comunale con ricorsi o altri simili strumenti.

La richiesta di risarcimento al notaio presuppone che, se annotato, il fondo sarebbe stato opponibile al creditore, per via del fatto che il debito nei confronti di costui era estraneo ai bisogni della famiglia.