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Categoria: NOTAIO

Cassazione, ordinanza 13 settembre 2023, n. 26419, sez. III civile

RESPONSABILITÀ CIVILE - Responsabilità professionale - Notai - Incarico - Accettazione di eredità con beneficio d'inventario - Stipula dell'atto - Obbligo di redigere anche l'inventario - Sussistenza - Esclusione - Incarico ad hoc - Conferimento - Necessità.


L'inventario, ovvero l'incarico di procedervi, non è inscindibilmente connesso, quantomeno dal punto di vista soggettivo, all'incarico relativo all'accettazione beneficiata dell'eredità, in quanto l'erezione dell'inventario può essere effettuata anche da un cancelliere, designato dal Tribunale, e inoltre, il chiamato all'eredità può, nel termine di tre mesi, recedere dall'opzione beneficiata e quindi non fare effettuare l'inventario, il che implica che il conferimento dell'incarico al notaio ai fini dell'accettazione dell'eredità con beneficio non implica che lo stesso notaio debba automaticamente procedere all'inventario e ciò anche in quanto il chiamato all'eredità potrebbe, inoltre, preferire che l'inventario sia effettuato dal cancelliere del Tribunale (e, nell'originario impianto normativo del codice di rito, della Pretura).

L'adempimento secondo diligenza dell'incarico di procedere a accettazione con beneficio d'inventario impone al notaio, in una prospettiva finalistica, di illustrare al cliente il contenuto e gli effetti dell'atto, avvertendolo dunque anche degli ulteriori adempimenti necessari affinché lo scopo perseguito possa essere raggiunto, ma detta prestazione accessoria a tanto si arresta, ossia, nella adeguata informazione dei clienti sugli adempimenti da compiersi successivamente, sulle relative modalità e termini, dovendosi escludere che alla redazione dell'inventario potesse comunque lo stesso notaio utilmente procedere direttamente senza uno specifico mandato mediato dall'intervento dell'organo giudiziario.