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Categoria: NOTAIO

Cassazione, ordinanza 2 agosto 2023, n. 23600, sez. II civile

PROFESSIONISTI - Notai - Responsabilità professionale - Dovere di consiglio - Violazione - Obbligo di risarcire il danno - Sussistenza.


Il notaio incaricato della redazione di un atto per la compravendita di un immobile non può limitarsi a procedere al mero accertamento della volontà delle parti ed a sovraintendere alla compilazione dell'atto, occorrendo che egli si interessi dell'attività preparatoria e successiva necessaria ad assicurare la serietà e la certezza degli effetti tipici dell'atto medesimo e del risultato pratico perseguito ed esplicitato dalle parti stesse, rientrando tra i suoi doveri anche quello di consiglio, ovvero di dissuasione.

Il dovere di consiglio in particolare ha ad oggetto questioni tecniche, cioè problematiche che una persona non dotata di competenza specifica non sarebbe in grado di percepire, collegate al possibile rischio che una vendita formalmente perfetta possa poi risultare inefficace.

La norma dell’art. 42 del codice deontologico notarile è espressiva della sanzionabilità disciplinare di comportamenti che sono dovuti dal notaio a favore della parte che gli abbia conferito il mandato professionale, a prescindere dall'espressa inclusione nel contratto di mandato, sulla base del principio della buona fede oggettiva stabilito dall'art. 1375 c.c., intesa come criterio determinativo ed integrativo delle prestazioni contrattuali che impone al notaio il compimento di quanto utile e necessario alla salvaguardia degli interessi della controparte contrattuale nei limiti di un apprezzabile sacrificio.