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Categoria: NOTAIO

Cassazione, ordinanza 25 luglio 2023, n. 22250, sez. III civile

RESPONSABILITÀ CIVILE - COLPA PROFESSIONALE - Notaio - Stipula di un mutuo - Errore nell'iscrizione dell'ipoteca - Inadempimento del cliente - Impossibilità di far valere l'ipoteca - Azione della banca nei confronti del notaio - Prescrizione - Decorrenza.


La decorrenza iniziale del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale (che è di natura contrattuale) si ha non già dal momento in cui la condotta del professionista determina l'evento dannoso, bensì da quello in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da chi ha interesse a farlo valere.

L'inadempimento della prestazione d'opera intellettuale (e, dunque, anche quella del notaio) si configura come l'evento produttivo (o la fonte) del danno risarcibile, ma non si identifica con questo, che è invece da individuarsi nel pregiudizio (perdita subita o mancato guadagno) patito dal creditore della prestazione quale conseguenza immediata e diretta, ai sensi dell'art. 1223 c.c., della condotta inadempiente.

Pertanto, ai fini della configurazione di un diritto al risarcimento del pregiudizio patito a seguito di inadempimento occorre che la fattispecie di responsabilità contrattuale si sia perfezionata con la presenza di un danno risarcibile.

(Nella specie, il danno risarcibile, attuale e non soltanto potenziale - ossia la perdita subita (capitale) e il mancato guadagno (interessi) da parte dell'Istituto mutuatario - non si è verificato con l'erogazione del mutuo in assenza di valida iscrizione ipotecaria, ma si è venuto a determinare a seguito dell'inadempimento del debitore mutuatario circa il pagamento delle rate residue del mutuo, non avendo potuto l'Istituto di credito mutuante recuperare il credito inadempiuto tramite l'attivazione della predetta garanzia ipotecaria).