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Categoria: NOTAIO

Cassazione, ordinanza 25 maggio 2023, n. 14567, sez. III civile

RESPONSABILITÀ CIVILE - Notai - Vendita immobiliare - Immobile costruito prima del 1967 - Mancanza di modifiche - Dichiarazione della parte - Assenza del certificato di agibilità - Colpa professionale - Sussistenza - Esclusione.


Il notaio è esonerato dall’obbligo di compiere specifiche indagini ed attività, preparatorie e successive, volte ad assicurare la serietà e certezza dell'atto a richiedere clausola negoziale ad hoc, non certo necessaria invece per dimostrare l'assolvimento ad opera del professionista di siffatti compiti e dei correlati doveri informativi.

(Nel caso di specie, il notaio è esente da colpa se chi vende dichiara che l'immobile ante 1967 non ha subito modifiche. Il professionista che esamina la documentazione non può infatti rendersi conto che nel cespite sono stati effettuati interventi che necessitavano di provvedimenti autorizzativi).