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Categoria: NOTAIO

Cassazione, ordinanza 28 marzo 2022, n. 9842, sez. II civile

PROFESSIONISTI - Notaio - Divieto di stipulare sempre presso terzi - Sussiste.


In tema di giudizio disciplinare nei confronti dei professionisti (nella specie, notaio), in caso di sanzione penale per i medesimi fatti, non può ipotizzarsi la violazione dell'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo in relazione al principio del "ne bis in idem" - secondo le statuizioni della sentenza della Corte E.D.U. 4 marzo 2014, Grande Stevens ed altri c/o Italia - in quanto la sanzione disciplinare ha come destinatari gli appartenenti ad un ordine professionale ed è preordinata all'effettivo adempimento dei doveri inerenti al corretto esercizio dei compiti loro assegnati, sicché ad essa non può attribuirsi natura sostanzialmente penale.

È, ai sensi dell'art. 31, lett. f), contraria ai principi di deontologia professionale la presenza frequente, per rogare atti, del notaio presso lo stabile recapito di organizzazioni, trattandosi di un comportamento in grado di turbare le condizioni che ne assicurano l'imparzialità, ed idoneo ad esser qualificato in guisa di consapevole concorso in una scelta di "etero-direzione" della condotta del notaio stesso; che invero il dovere d'imparzialità del notaio va inteso in termini di astensione, in via preventiva e di garanzia dell'immagine della categoria, da qualsiasi comportamento idoneo ad influire sulla sua designazione.

Nel procedimento disciplinare a carico dei notai la mancata concessione delle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionale valutazione del giudice, che può concederle o negarle, dando conto della scelta con adeguata motivazione, ai fini della quale non è necessario prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'incolpato, essendo sufficiente la giustificazione dell'uso del potere discrezionale con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo.