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Categoria: NOTAIO

Cassazione, sentenza 11 marzo 2011, n. 6279, sez. III civile

Notariato - Disciplina (sanzioni disciplinari) dei notai - Ricezione di atti nulli - Divieto - Sussistenza - Condizioni - Nullità inequivoca - Necessità - Fattispecie.


Il divieto per il notaio di ricevere atti nulli sussiste solo quando la nullità dell'atto sia inequivoca ed indiscutibile, dovendosi intendere l'avverbio espressamente, che nell'art. 28 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 qualifica la categoria degli "atti proibiti dalla legge", come "inequivocamente"; pertanto, tale divieto si riferisce a contrasti dell'atto con la legge che risultino in termini inequivoci, anche se la sanzione della nullità deriva solo attraverso la disposizione generale dell'art. 1418, primo comma, cod. civ., per effetto di un consolidato orientamento interpretativo giurisprudenziale o dottrinale.
(In applicazione del riportato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente, ai sensi dell'art. 28 citato, la responsabilità del notaio che aveva autenticato una scrittura costitutiva di s.a.s. contenente una clausola di arbitrato con nomina degli arbitri non da parte di terzi, pur in presenza di contrastanti interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali in ordine all'alternatività tra arbitri endosocietari, di cui all'art. 34 d.lgs. 17 gennaio 2005, n. 3, ed arbitri di diritto comune, ovvero dell'esclusività dei primi in sede societaria).
Riferimenti normativi:
Legge 16/02/1913 n. 89 art. 28; Decreto Legisl. 17/01/2003 n. 5 art. 34.