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Categoria: NOTAIO

Cassazione, sentenza 13 ottobre 2011, n. 21202, sez. VI civile

Notaio – Interpretazione della norma per la redazione dell’atto – Oscillazioni giurisprudenziali – Rilevanza – Sussiste.


Sussiste la responsabilità disciplinare del notaio a norma dell’art. 28, c. I, n. 1, l. n. 89/1913, per aver redatto un atto espressamente proibito dalla legge, allorché sia stato rogato, a decorrere dal 1° settembre 2011, un atto costitutivo di società, con previsione di clausola compromissoria di arbitrato di diritto comune e, quindi, difforme dal disposto dell’art. 34 del d.lgs. n. 5/2003, poiché solo da tale data può ritenersi pacifica l’interpretazione della norma come comportante la nullità di siffatta clausola.
(La S.C. ha stabilito che le oscillazioni giurisprudenziali sollevano i professionisti da molte responsabilità: non incorre in sanzione disciplinare, infatti, il notaio che redige l’atto secondo una sua visione della norma se non esiste ancora un’interpretazione giurisprudenziale che possa dirsi consolidata).
Riferimenti normativi: D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 34.
Massime precedenti Vedi: n. 15892 del 2011.