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Categoria: NOTAIO

Cassazione, sentenza 15 settembre 2022, n. 27181, sez. II civile

NOTARIATO - ATTO PUBBLICO NOTARILE - Responsabilità disciplinare del notaio - Illecito disciplinare ex art. 28 l. n. 89 del 1913 e violazione dell’art. 42 del codice deontologico - Concorso tra due distinte condotte illecite - Esclusione - Fondamento.


In tema di responsabilità disciplinare del notaio, l'illecito disciplinare di cui all'art. 28 l. n. 89 del 1913 (che vieta al notaio di ricevere atti espressamente proibiti dalla legge) e la violazione dell'art. 42 del codice deontologico (che impone al notaio di proporre ai clienti la scelta negoziale più adeguata alle loro decisioni, di accertarne legalità e reciproca congruenza, di svolgere le attività preparatorie e di formare l'atto in modo da assicurare la sua completa efficacia e la stabilità del rapporto che ne deriva) non costituiscono due illeciti distinti, ma si pongono l'uno in rapporto di specialità rispetto all'altra, atteso che, in caso di ricezione di atto nullo, la condotta sanzionata dalla norma deontologica rientra già nella previsione della legge notarile.


NOTARIATO - ATTO PUBBLICO NOTARILE - Responsabilità disciplinare del notaio - Atto di trasferimento di diritti reali non di garanzia su immobili urbani - Dichiarazione di conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie – Omissione - Nullità dell’atto - Conseguenze - Responsabilità del notaio ex art. 28 l. n. 89 del 1913 - Rilevanza della successiva conferma dell’atto - Esclusione.


In tema di responsabilità disciplinare del notaio, la dichiarazione richiesta dall'art. 19, comma 14, d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010, per gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi, aventi ad oggetto il trasferimento di diritti reali non di garanzia su unità immobiliari urbane, riguarda la conformità allo stato di fatto non della sola planimetria dell'immobile, ma anche dei dati catastali, costituendo essi gli elementi oggettivi di riscontro delle caratteristiche patrimoniali del bene, rilevanti ai fini fiscali, sicché la sua omissione, stante la finalità pubblicistica di contrasto all'evasione fiscale perseguita dalla norma, determina la nullità assoluta dell'atto, da cui consegue la responsabilità disciplinare del notaio rogante, ai sensi dell'art. 28, comma 1, l. n. 89 del 1913, senza che rilevi, a questo fine, l'eventuale successiva conferma dell'atto, ove ritenuta ammissibile dal legislatore e, "a fortiori", l'astratta possibilità di conferma del medesimo, essendo sufficiente la sola ricezione dell'atto vietato dalla legge.