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Categoria: NOTAIO

Cassazione, sentenza 18 gennaio 2023, n. 1439, sez. II civile

NOTARIATO - RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE - Atti soggetti a trascrizione - Art. 2671 c.c. – Predeterminazione – Esclusione – Osservanza – Accertamento – Criteri - Potere discrezionale del giudice di merito – Reiterato e ritardo della trascrizione - Sussistenza - Fattispecie.


In tema di responsabilità del notaio, l'art. 2671 c.c., richiedendo che la trascrizione dell'atto sia effettuata dal pubblico ufficiale "nel più breve tempo possibile", non effettua una rigida predeterminazione del termine, che spetta al giudice del merito stabilire di volta in volta, avuto riguardo alla particolare sollecitudine con la quale la prestazione contrattuale richiesta al professionista deve essere espletata; ne deriva che in caso di reiterati ritardi nel compiere la trascrizione degli atti ricevuti o autenticati sussiste la responsabilità disciplinare del notaio, senza che assuma alcun rilievo l'eventuale danno subito dalle parti stipulanti.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte d'appello che aveva ritenuto sussistere la responsabilità del notaio che aveva ripetutamente registro atti dallo stesso rogati oltre il termine di venti giorni).


NOTARIATO - RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE Atti soggetti a trascrizione - Termine - Art. 3 bis del d.lgs. n. 463 del 1997 - Art. 4 del d.P.R. n. 308 del 2000 – Abrogazione implicita dell’art. 2671 c.c. – Esclusione – Fondamento.


In tema di atti soggetti a trascrizione, deve ritenersi che l'art. 2671 c.c., ove prescrive che detto adempimento sia compiuto dal pubblico ufficiale che ha ricevuto od autenticato l'atto "nel più breve tempo possibile", non sia stato abrogato implicitamente dall'entrata in vigore degli artt. 3 bis del d.lgs. n. 463 del 1997 e 4 del d.P.R. n. 308 del 2000, non sussistendo una incompatibilità fra queste disposizioni, relative all'individuazione di un termine per l'adempimento tributario connesso alla redazione telematica dell'atto, e la precedente norma codicistica, volta invece a prescrivere a carico dei notai e degli altri pubblici ufficiali un obbligo di natura privatistica verso le parti interessate.