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Categoria: NOTAIO

Cassazione, sentenza 21 giugno 2012, n. 10297, sez. III civile

Notaio – Trascrizione di un atto di vendita – Richiesta fatta espressamente dalle parti – Dichiarazione dei rischi da parte del professionista – Ritardo della trascrizione – Responsabilità del professionista – Non sussiste.


L'art. 2671 c.c. impone al notaio l'obbligo di procedere alla trascrizione sia come dovere costituente contenuto della prestazione d'opera verso le parti, sia come dovere nell'interesse generale di tutela dei terzi, sia come dovere ai fini dell'interesse del fisco. Qualora le parti, pur avvertite dal notaio dell'obbligo di trascrivere l'atto, abbiano escluso la trascrizione o disposto che essa avvenga in ritardo, tanto nel caso di previsione della esenzione del notaio da responsabilità, quanto in mancanza di tale espressa esenzione, deve escludersi che al notaio possa addebitarsi una responsabilità per il danno subito dalle parti in conseguenza della mancata o tardiva trascrizione, atteso che il comportamento del notaio è stato da loro consentito ed anzi, sul piano del contratto di prestazione d'opera, imposto. Identica conseguenza si verifica se l'esclusione o il ritardo siano stati previsti in un accordo separato con lo stesso notaio, senza alcuna menzione nell'atto da lui rogato.

(La Corte di Cassazione ha formulato il principio di diritto sopra richiamato con riferimento a una responsabilità risarcitoria del notaio nei confronti delle parti, a tale conclusione la Corte è giunta partendo dalla premessa che: “allorquando siano le parti a chiedere al notaio di non trascrivere un atto che dovrebbe essere trascritto o di ritardare la trascrizione oltre il termine di trenta giorni posto nell’interesse del fisco e la richiesta sia trasfusa direttamente nell’atto divenendo parte dell’accordo negoziale, si verifica una situazione per cui il notaio roga in parte qua un atto che, nella ricostruzione del significato della trascrizione si deve configurare come un atto proibito dall’ordinamento alla stregua dell’art. 28 della l. n. 89 del 1913 sia se considerato dal punto di vista delle parti - cioè come clausola dello stesso accordo da esse stipulato, che le obbliga a non procedere alla trascrizione o a ritardarla- sia se considerato dal punto di vista del notaio - cioè come atto voto ad esentare il notaio dall’obbligo a suo carico”).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2671
Massime precedenti Vedi: 494/1953; 1148/1979; 3433/1981