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Categoria: NOTAIO

Cassazione, sentenza 24 gennaio 2023, n. 2033, sez. II civile

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - Atto notarile - Sanzione per nullità ex art. 28 L. n. 89 del 1913 - In caso di nullità non testuale - Esclusione - Fattispecie.


In tema di responsabilità disciplinare dei notai, la violazione dell'art. 28, comma 1, n. 1, della l. n. 89 del 1913 sussiste solo nel caso in cui il contrasto dell'atto con la legge risulti in termini inequivoci, ossia la nullità sia espressamente prevista ovvero sia il frutto di un consolidato orientamento interpretativo, giurisprudenziale o dottrinale.

(In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto la sussistenza della violazione, in un caso, per una donazione di quota di immobile tra coniugi in regime di comunione legale; in un altro, per una compravendita immobiliare conclusa da un cittadino svizzero in assenza delle condizioni alle quali la legge della Confederazione elvetica subordina la validità della compravendita di un immobile in territorio svizzero da parte di un cittadino straniero).


NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - Atto notarile - Redazione di una procura speciale ad acquistare un immobile rilasciata da un soggetto straniero - Intervento nell'atto, come interprete, del procuratore speciale della parte venditrice - Successiva conclusione del contratto di compravendita da parte di tale procuratore speciale - Violazione del combinato disposto degli artt. 50, comma 1, e 55 della l. n. 89 del 1913 da parte del notaio - Sussistenza - Fondamento.


Incorre nella violazione degli artt. 50, comma 1, e 55 della legge n. 89 del 1913 il notaio che, in occasione della redazione di una procura speciale ad acquistare conferita da un soggetto straniero, si faccia assistere, come interprete, dal procuratore della parte venditrice il quale, in pari data, concluda anche il contratto di compravendita, avendo egli un interesse nell'atto per il quale ha prestato assistenza.