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Categoria: NOTAIO

Cassazione, sentenza 9 febbraio 2022, n. 4215, sez. II civile

PROFESSIONISTI - Notai - Attività gratuita - Pagamento di un compenso - Illecito disciplinare - Lesione del prestigio della professione - Configurabilità - Prova.

Il notaio che offra, anche sistematicamente, la propria prestazione ad onorari e compensi più contenuti (o maggiori) rispetto a quelli derivanti dall'applicazione della tariffa notarile, pur non ponendo in essere, per ciò solo, un comportamento di illecita concorrenza, resta tuttavia sanzionabile disciplinarmente ove l'importo dei compensi pretesi integri una forma di illecita concorrenza.

L’art. 80 L.N. - nella sua attuale formulazione e nel mutato contesto della disciplina notarile - è tuttora idoneo a ricomprendere anche il caso che il notaio abbia percepito compensi pur dovendo svolgere l'attività professionale a titolo gratuito (come, appunto, nel caso regolato dal D.L. n. 1 del 2012, art. 3, comma 3, convertito con L. n. 27 del 2012, secondo cui l'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese della società semplificata sono esenti da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili).

Il riferimento letterale, contenuto nella disposizione, alla percezione di somme maggiori di quelle dovute non presuppone necessariamente lo svolgimento di attività professionale a titolo oneroso, né esclude che la sanzione possa essere applicata al caso in cui il notaio abbia incamerato importi totalmente indebiti allorquando - per la specifica prestazione professionale considerata non sia consentito percepire alcun corrispettivo, senza che ciò implichi il ricorso ad una non consentita interpretazione analogica della norma sanzionatoria.

Resta fermo che la condotta contemplata dall'art. 80 L.N. può contestualmente integrare anche l'ipotesi regolata dall'art. 147, lett. a), L.N., che colpisce i comportamenti muniti di un autonomo disvalore in quanto lesivi del decoro, dell'onore e della professionalità della categoria notarile. Il fatto che la compromissione di tali beni appaia - nei singoli casi - effetto di comportamenti che costituiscano a loro volta illeciti disciplinari tipizzati non impedisce il concorso formale tra norme sanzionatorie poste a presidio di beni giuridici distinti. È però indispensabile che l'idoneità della condotta a ledere il prestigio e l'onore della classe professionale sia verificata in concreto, non potendo ritenersi che la lesione sia in re ipsa, quale conseguenza automatica della violazione di altra norma comportamentale.