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Categoria: NOTAIO

Consiglio di Stato, sentenza 21 dicembre 2022, n. 11160, sez. III

Concorsi pubblici – Concorso notarile - Durata minima per la correzione delle prove.


Per la costante giurisprudenza, non sono normalmente sindacabili, in sede di legittimità, i tempi dedicati dalla commissione giudicatrice alla valutazione dei candidati, soprattutto allorché tali tempi siano stati calcolati in base ad un computo presuntivo dato dalla suddivisione della durata di ciascuna seduta per il numero dei concorrenti (o degli elaborati) esaminati, in quanto non è generalmente possibile stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione e, quindi, se il vizio dedotto infici in concreto il giudizio contestato.

Pur trattandosi di un orientamento espresso per le fattispecie concorsuali non assistite da una disposizione che preveda la durata di correzione della prova, esso ben può rilevare anche nel caso di specie in cui la legge prevede un termine per la durata complessiva della seduta in cui si è svolta la correzione della prova.

Nella materia de qua, il giudizio di legittimità non può trasformarsi in una sostituzione del giudizio valutativo dell'organo di giustizia adito al giudizio espresso dalla Commissione. Le valutazioni e l'apprezzamento tecnico dell'organo collegiale non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico od un errore di fatto, o ancora una censurabile contraddittorietà.

(L’aspirante notaio, non ammesso alla prova orale in quanto ritenuto inidoneo a seguito della correzione degli scritti, lamentava che la seduta in cui la Commissione esaminatrice aveva valutato i suoi elaborati non avesse rispettato il termine di durata minima della sessione di correzione).