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Categoria: NOTAIO

Corte di Giustizia dell’UE, sentenza 16 novembre 2023, cause riunite da C-583/21 a C-586/21, sez. IV

TRASFERIMENTO DI UNO STUDIO NOTARILE - Direttiva 2001/23/CE – Articolo 1, paragrafo 1 – Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti –Dichiarazione della nullità o dell’illegittimità del licenziamento di dipendenti – Determinazione dell’anzianità di servizio per il calcolo dell’indennità – Presupposti e applicabilità di tale direttiva.


La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha stabilito che l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, deve essere interpretato nel senso che tale direttiva è applicabile ad una situazione concernente il trasferimento di uno studio notarile a condizione che sia conservata l’identità di detto studio. La conservazione della identità può considerarsi conservata nel caso in cui un notaio, pubblico ufficiale e datore di lavoro privato dei lavoratori attivi nel suo studio notarile, succeda al precedente titolare di siffatto studio, rilevandone una parte essenziale del personale che era impiegato dal precedente titolare continuando a svolgere la medesima attività, negli stessi locali, con gli stessi mezzi materiali e rilevandone l’archivio. Tale situazione deve essere verificata nel concreto dal giudice del rinvio tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti.

(Nella specie, la Corte di Giustizia dell’Unione europea si è pronunciata su un rinvio pregiudiziale presentato nell’ambito di quattro controversie nazionali avente ad oggetto il licenziamento di altrettanti dipendenti di uno studio notarile spagnolo il quale era stato ceduto, nel tempo, a quattro diversi titolari. A seguito di tali licenziamenti, i dipendenti hanno adito il Tribunale del lavoro di Madrid chiedendo che il loro licenziamento fosse dichiarato nullo o, in alternativa, illegittimo e che la loro anzianità di servizio fosse calcolata a partire dal giorno in cui essi avevano iniziato a lavorare nello studio del primo notaio che ivi aveva esercitato le sue funzioni).