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Categoria: NOTAIO

Corte di Giustizia dell’UE, sentenza 18 gennaio 2024, causa C-128/21, sez. I

CONCORRENZA - Tariffe – Decisioni del Consiglio del Notariato di uno Stato membro che fissano i metodi di calcolo degli onorari - Nozioni di “impresa” e “decisioni di associazioni di imprese” – Articolo 101 TFUE – Restrizione per “oggetto” – Autore dell’infrazione - Ammenda - Irrogazione all’associazione di imprese e ai suoi membri.


In materia di concorrenza, la Corte di Giustizia dell’UE ha stabilito che i notai di uno Stato membro devono essere considerati come delle “imprese” ai sensi dell’art. 101 TFUE, quando, in determinate situazioni, esercitano attività consistenti nell’approvazione di operazioni ipotecarie, l’apposizione di formule esecutive, la predisposizione di atti notarili, l’elaborazione di progetti di operazioni, consultazioni, la prestazione di servizi tecnici e la convalida di contratti di permuta, in quanto tali attività non si ricollegano all’esercizio di prerogative dei pubblici poteri. Norme che uniformano il modo in cui i notai di uno Stato membro calcolano l’importo degli onorari fatturati per lo svolgimento di alcune delle loro attività, adottate da un’organizzazione professionale quale il Consiglio Nazionale del Notariato, costituiscono decisioni di un’associazione di imprese, ai sensi del paragrafo 1 dell’art. 101 TFUE. In conseguenza di questa affermazione, le decisioni di un’associazione di imprese volte ad uniformare il modo in cui i notai calcolano l’importo degli onorari fatturati per lo svolgimento di talune loro attività costituiscono restrizioni della concorrenza «per oggetto», vietate dallo stesso art.101, par. 1 TFUE. Per contro, la Corte precisa che è lo stesso art. 101 TFUE che osta affinché un’Autorità nazionale garante della concorrenza possa, a seguito di una violazione delle disposizioni di detto articolo da parte di un’associazione di imprese, infliggere ammende individuali alle imprese membri dell’organo direttivo di tale associazione, qualora tali imprese non siano coautrici dell’infrazione.

(Nella specie, la Corte di Giustizia dell’Unione europea si è pronunciata su un rinvio pregiudiziale presentato dalla Suprema Corte amministrativa della Lituania nell’ambito di una controversia instauratasi tra il Consiglio del Notariato lituano e l’Autorità per la concorrenza lituana, avente ad oggetto le sanzioni comminate da detta Autorità nei confronti del Consiglio del Notariato e dei singoli notai membri del Presidium del Consiglio, a seguito della adozione, da parte di detto Consiglio, di quattro decisioni volte a stabilire le modalità di calcolo degli onorari notarili con riferimento a determinate prestazioni. La Suprema Corte amministrativa della Lituana si è quindi rivolta alla Corte UE per violazione del diritto della concorrenza dell’Unione, chiedendo con sette questioni pregiudiziali precisazioni circa la corretta interpretazione del disposto dell’articolo 101 TFUE).