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Cassazione, ordinanza, 24 luglio 2024, n. 20552, sez. III civile

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - CON TITOLI DI CREDITO Rifiuto del creditore in assenza di giustificato motivo - Contrarietà all'obbligo di buona fede e correttezza - Sussistenza - Fattispecie.


In tema di obbligazioni pecuniarie, il pagamento effettuato mediante un sistema diverso dal versamento di moneta avente corso legale nello Stato, ma che comunque assicuri al creditore la disponibilità della somma dovuta, può essere rifiutato solo in presenza di un giustificato motivo, dovendo altrimenti il rifiuto ritenersi contrario a correttezza e buona fede. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ordinato la cancellazione dell'ipoteca fatta iscrivere dal coniuge titolare dell'assegno di mantenimento su un immobile di proprietà dell'obbligato per insussistenza del pericolo di inadempimento, ritenendo ingiustificato il rifiuto di ricevere il pagamento con bonifico bancario, come effettuato in precedenza per ben sedici anni, con la pretesa di assegno circolare o vaglia da inviarsi presso lo studio del suo legale).