Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:
Categoria: PRELAZIONE

Cassazione, sentenza 11 maggio 2010, n. 13377, sez. III civile

gricoltura – Riforma fondiaria - Assegnazione - Fondi assegnati da enti di sviluppo fondiario - Atti di disposizione - Diritto di prelazione e riscatto del proprietario confinante - Esercizio - Condizioni - Contiguità fisica e materiale dei fondi - Necessità - Fondamento - Mera contiguità funzionale - Irrilevanza - Conseguenze - Fondi separati da un corso d'acqua ovvero da ostacoli materiali di proprietà aliena - Diritto di prelazione e riscatto - Configurabilità - Esclusione.


Il diritto di prelazione e riscatto previsto dall'art. 4 della legge 29 maggio 1967, n. 379 in favore dei coltivatori diretti proprietari di terreni confinanti in caso di alienazione di terreni assegnati da enti di sviluppo fondiario, perseguendo la medesima finalità di quello previsto dall'art. 7 della legge n. 817 del 1971, spetta solo nel caso di fondi confinanti in senso giuridicamente proprio, caratterizzati, cioè, da contiguità fisica e materiale, per contatto reciproco lungo la comune linea di demarcazione (sia essa meramente ideale, ovvero esteriorizzata mediante muri, siepi, recinzioni o altri segnali), e non già da contiguità meramente funzionale, ossia di fondi separati, ma idonei ad essere accorpati in un'unica azienda agraria; ne consegue che devono essere considerati non confinanti i fondi separati da un corso d'acqua di proprietà pubblica, nonché da attrezzature fisse per la distribuzione dell'acqua ovvero da ostacoli materiali come canali di proprietà aliena.
Riferimenti normativi: Legge 29 maggio 1967 n. 379 art. 4; Legge 14 agosto 1971 n. 817 art. 7.
Massime precedenti Vedi: n. 11779 del 2002, n. 1106 del 2006, n. 1191 del 2007, n. 24622 del 2007.