Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:
Categoria: PRELAZIONE

Cassazione, sentenza 3 dicembre 2009, n. 25406, sez. III civile (Diff.)

 agrari – Diritto di prelazione e di riscatto – Prelazione- Ambito oggettivo - Vendita di quota di fondo indiviso - Esercizio del diritto di prelazione - Ammissibilità - Presupposti - Autonomia strutturale, funzionale e produttiva delle quote.


Il diritto di prelazione agraria, previsto dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590, spetta all'affittuario coltivatore diretto di una porzione di un più ampio fondo, anche nel caso in cui il locatore intenda alienare a terzi una quota indivisa dell'intero fondo. In tal caso, tuttavia, l'esercizio del diritto di prelazione è soggetto alla duplice condizione che la porzione di fondo coltivata dall'affittuario sia autonoma dal punto di vista strutturale, funzionale e produttivo, e che lo scorporo della porzione oggetto della prelazione (e del riscatto) non pregiudichi notevolmente la possibilità di coltivazione del fondo unitariamente considerato ovvero non comporti l'imposizione, sulle restanti parti, di servitù ed oneri reali, tali da comprometterne l'esclusività del godimento e menomarne il valore di scambio. Ove siano soddisfatte tali condizioni, non osta all'esercizio del diritto di prelazione la circostanza che, nel caso di futura divisione del fondo, al coltivatore diretto possa essere assegnata una porzione diversa da quella effettivamente coltivata, trattandosi di rischio connesso allo stato di indivisione, e necessariamente noto al coltivatore al momento dell'esercizio della prelazione.
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 n. 590 art. 8.
Massime precedenti Vedi: n. 4797 del 1986, n. 4659 del 1988, n. 7948 del 1991, n. 1103 del 2004, n. 23222 del 2005.