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Categoria: PROCURA

Cassazione, sentenza 17 giugno 2010, n. 14618, sez. II civile

Contratti in genere – Rappresentanza – Contratto concluso dal falso rappresentante (rappresentanza senza poteri) - Ratifica - Effetti prima della ratifica - Inefficacia - Sussistenza - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Eccezione di parte - Necessità - Legittimazione - In capo al solo "pseudo rappresentato" - Sussistenza.



Il negozio concluso dal "falsus procurator" costituisce una fattispecie soggettivamente complessa a formazione successiva, la quale si perfeziona con la ratifica del "dominus", e, come negozio "in itinere" o in stato di pendenza (però suscettibile di perfezionamento attraverso detta ratifica), non è nullo, e neppure annullabile, bensì inefficace nei confronti del "dominus" sino alla ratifica di questi; tale (temporanea) inefficacia non è rilevabile d'ufficio, ma solo su eccezione di parte e la relativa legittimazione spetta esclusivamente allo "pseudo-rappresentato", e non già all'altro contraente, il quale, ai sensi dell'art. 1398 cod. civ., può unicamente chiedere al "falsus procurator" il risarcimento dei danni sofferti per aver confidato senza propria colpa nella operatività del contratto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 1398 e 1399.
Massime precedenti Conformi: n. 4601 del 1983.
Massime precedenti Vedi: n. 2860 del 2008, n. 27399 del 2009.