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Categoria: PROCURA

Cassazione, sentenza 28 giugno 2010, n. 15412, sez. II civile

Mandato – Obbligazioni del mandatario – Sostituti del mandatario - Procura - Natura - Atto fondato sull'"intuitus personae" - Conseguenze - Possibilità per il rappresentante di sostituire altri a sé - Esclusione - Limiti - Legittimazione del sostituto del mandatario - Esplicita autorizzazione da parte del "dominus" - Necessità - Art. 1717 cod. civ. - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.



In tema di rappresentanza, poiché la procura è un atto conferito "intuitu personae", il rappresentante non può sostituire altri a sé nell'esecuzione dell'incarico ricevuto, a meno che tale facoltà non gli sia stata espressamente conferita; ne consegue che la legittimazione del sostituto del mandatario o del procuratore a compiere atti efficaci nella sfera giuridica del "dominus" richiede necessariamente un'esplicita autorizzazione da parte di quest'ultimo, senza che a diversa conclusione possa giungersi in base al disposto dell'art. 1717 cod. civ., il quale si limita a regolare la responsabilità del mandatario per aver sostituito altri a sé senza esserne autorizzato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 1387, 1704, 1705 e 1717.
Massime precedenti Vedi: n. 18441 del 2005, n. 18512 del 2006, n. 24128 del 2009.