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Cassazione, sentenza 13 giugno 2014, n. 25191, sez. unite penali

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - Autoriciclaggio – Punibilità ex articolo 12 quinquies del decreto legge 306/92 - Sussiste.


I fatti di “auto” riciclaggio e reimpiego sono punibili, sussistendone i relativi presupposti, ai sensi dell'art. 12-quinquies d.l. n. 306 del 1992 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356. Il confronto strutturale tra il delitto di trasferimento di valoriex art. 12-quinquies d.l. n. 306 del 1992 e quelli si riciclaggio (art. 648-bis c.p.) e reimpiego (art. 648-ter c.p.) consente di affermare l'autonoma e distinta valenza strumentale del primo reato rispetto agli altri due. L’assenza, nell'art. 12-quinques d.l. n. 306 del 1992, di una clausola di esclusione della responsabilità per l'autore dei reati che hanno determinato la produzione di illeciti proventi consente di affermare che il soggetto attivo del reato può essere anche colui che ha commesso o ha concorso a realizzare il delitto presupposto, qualora abbia predisposto una situazione di apparenza giuridica e formale difforme dalla realtà circa la titolarità o disponibilità dei beni di provenienza delittuosa al fine di agevolare la commissione dei delitti di riciclaggio o di reimpiego.