Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:

Cassazione, sentenza 16 giugno 2011, n. 13234, sez. I civile

Società - Di capitali - Società per azioni - Scopo di lucro - Nozione - Accertamento - Esame dell'atto costitutivo e dello statuto iscritti nel registro delle imprese - Necessità - Elementi di fatto esterni integranti indici di una diversa volontà dei soci - Irrilevanza - Interpretazione dell'atto costitutivo - Criteri - Fattispecie.

Edilizia popolare ed economica - I.A.C.P. - Istituti autonomi case popolari - Costituiti in forma di s.p.a. - Scopo di lucro - Nozione - Accertamento - Esame dell'atto costitutivo e dello statuto iscritti nel registro delle imprese - Necessità - Elementi di fatto esterni integranti indici di una diversa volontà dei soci - Irrilevanza - Interpretazione dell'atto costitutivo - Criteri - Fattispecie.


Nella società per azioni, la verifica della sussistenza dello scopo di lucro - il quale consiste non solo nel perseguimento di un utile (cosiddetto lucro oggettivo), ma anche nella volontà di ripartirlo tra i soci (cosiddetto lucro soggettivo) - deve avvenire con esclusivo riferimento al contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto iscritti nel registro delle imprese, mentre resta irrilevante l'eventuale sussistenza di elementi di fatto esterni, antecedenti o successivi alla stipula dell'atto, integranti indici di una volontà dei soci difforme da quella manifestata negli atti pubblicati, ed inammissibile, una volta avvenuta l'iscrizione, l'interpretazione dell'atto costitutivo condotta secondo il criterio della comune intenzione dei contraenti, dovendo al contrario essa basarsi su criteri obiettivi.
(Nella specie, la C.S. ha ritenuto indici idonei ad escludere lo scopo di lucro le clausole statutarie di un istituto autonomo per l'edilizia popolare, costituito in forma di società per azioni e partecipato da un Comune, le quali stabilivano la non prevedibilità degli utili di bilancio e la devoluzione del patrimonio per il caso di scioglimento della società).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 1362 e 2247; Regio Decr. 28/04/1938 n. 1165 artt. 34 e 35.
Massime precedenti Vedi: n. 4558 del 1979, n. 9513 del 1999, n. 7536 del 2005, n. 27088 del 2008.