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Cassazione, sentenza 3 ottobre 2011, n. 20153, sez. I civile

Debiti aziendali – Solidarietà dell’acquirente dell’azienda – Diritto di rivalsa.


La previsione della solidarietà dell'acquirente (art. 2560 c.c., comma 2) dell'azienda nell’obbligazione relativa al pagamento dei debiti dell'azienda ceduta è posta a tutela dei creditori, e non dell'alienante e pertanto essa non determina alcun trasferimento della posizione debitoria sostanziale, nel senso che il debitore effettivo rimane pur sempre colui cui è imputabile il fatto costitutivo del debito, e cioè il cedente, nei cui confronti può rivalersi in via di regresso l'acquirente che abbia pagato, quale co-obbligato in solido, un debito pregresso dell'azienda, mentre il cedente che abbia pagato il debito non può rivalersi nei confronti dell'eventuale coobbligato in solido.
Massime precedenti Vedi: n. 23780 del 2004.