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* Cassazione, sentenza 29 marzo 2011, n. 7098, sez. Unite civili

Successioni "mortis causa" - Successione testamentaria – Legato in sostituzione di legittima – Beni immobili – Rinuncia – Necessità della forma scritta.


Il legittimario in favore del quale il testatore abbia disposto ai sensi dell’art, 551 c.c. un legato avente ad oggetto beni immobili in sostituzione di legittima, qualora intenda conseguire la legittima, deve rinunciare al legato stesso in forma scritta ex art. 1350, n. 5, c.c.