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Cassazione, sentenza 11 giugno 2012, n. 9466, sez. II civile

Successioni "mortis causa" - Successione testamentaria - Forma dei testamenti - Difetto di forma dei testamenti ordinari - Annullamento - Prescrizione - Decorrenza del termine prescrizionale quinquennale - Esecuzione anche parziale delle disposizioni del testatore - Fondamento.


Il termine di prescrizione di cinque anni, che l'art 606, secondo comma, cod. civ. stabilisce per impugnare il testamento olografo per difetti di forma diversi dalla mancanza di autografia o di sottoscrizione, decorre dal giorno in cui è stata data, anche da uno soltanto dei chiamati all'eredità, esecuzione alle disposizioni testamentarie, senza che sia necessario che siano eseguite tutte le disposizioni del testatore, poiché altrimenti la situazione giuridica inerente allo "status" dei chiamati all'eredità e alla qualità stessa di eredi rimarrebbe indefinitamente incerta, il che la legge ha inteso evitare assoggettando l'azione di annullamento, su istanza di chiunque vi abbia interesse, al breve termine quinquennale dall'esecuzione anche parziale dell'atto di ultima volontà.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 590, 606 com. 2 e art. 2934
Massime precedenti Conformi: N. 2585 del 1962
Massime precedenti Vedi: N. 6682 del 1988